Sez. 5, Sentenza n. 3267 del 02/03/2012 (Rv. 621988 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi di impresa - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Verifica della situazione reddituale del contribuente - Fittizietà dei costi dichiarati - Obbligo di escludere in proporzione i ricavi - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga la fittizietà di tutti od alcuni dei costi dichiarati, non ha l'obbligo di escludere, in proporzione, i ricavi esposti dallo stesso contribuente, né è tenuta a ricostruire la dichiarazione nella sua interezza, od a procedere ad accertamento bancario o induttivo (sebbene previsto dalla circolare del Ministero delle finanze del 21 ottobre 1997, n. 271, non costituente una fonte del diritto), ma può limitarsi ad analizzare l'esistenza dei costi dichiarati, in ordine ai quali siano emersi dei dubbi, dovendo, peraltro, ritenersi sussistere l'effettività dei ricavi dichiarati e non disconosciuti dal contribuente comportanti una maggiore esposizione fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)