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Sez. 5, Sentenza n. 21953 del 19/10/2007 (Rv. 599228 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Costi documentati da fatture per operazioni ritenute inesistenti - Contestazione da parte dell'ufficio - Onere della prova - Distribuzione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599228-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, qualora, l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente, tuttavia, che l'Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice tributario che, pur in presenza di un provvedimento penale di archiviazione emesso dal P.M., aveva accolto le ragioni dell'Amministrazione - così come risultanti da un processo verbale di constatazione, secondo cui le fatture erano relative ad operazioni inesistenti - senza valutare in alcun modo, nel quadro indiziario complessivo, l'esito favorevole per il contribuente dovuto al provvedimento di archiviazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)