Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 13/05/1982 (Rv. 420921 - 01)
VENDITA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VENDITA DEFINITIVA O PRELIMINARE DI VENDITA - SUSSISTENZA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLA COSA ED AL PAGAMENTO DEL PREZZO - INCOMPATIBILITÀ CON IL PRELIMINARE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - VENDITA DEFINITIVA O PRELIMINARE DI VENDITA - SUSSISTENZA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CLAUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA DELLA COSA ED AL PAGAMENTO DEL PREZZO - INCOMPATIBILITÀ CON IL PRELIMINARE - ESCLUSIONE.*
Per accertare se le parti abbiano concluso un contratto di vendita definitivo o preliminare, il giudice deve esaminare le clausole contrattuali secondo il loro senso letterale e logico, e nel loro complesso, tenendo presente, in tale indagine, che i patti contemplanti la "traditio" della cosa od il pagamento del prezzo non sono di per sè incompatibili con la qualificazione del contratto come preliminare di vendita, potendo integrare una mera anticipazione della consegna del bene o del versamento del corrispettivo, nell'ambito di un negozio rivolto non al trasferimento attuale della proprietà, ma all'assunzione dell'Obbligo di stipulare un successivo contratto produttivo di detto trasferimento. (V 5940/80, mass n 409731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)