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Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 05/04/1984 (Rv. 434240 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA PRELIMINARE O DEFINITIVA DI UN CONTRATTO DI VENDITA - CARATTERI E CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434240-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA PRELIMINARE O DEFINITIVA DI UN CONTRATTO DI VENDITA - CARATTERI E CRITERI DISTINTIVI.*

Al fine di individuare la natura preliminare o definitiva di un contratto di vendita non sono decisivi né il trasferimento del possesso del bene ed il pagamento del prezzo, non incompatibili con la natura preliminare del contratto, né il mero dato letterale costituito dall'intitolazione dell'atto come "compromesso" e dall'impiego di espressioni quali "promette di vendere - promette di acquistare", né, infine, la riserva di futura formazione di atto pubblico, che può avere funzione meramente riproduttiva e/o ricognitiva di una precedente definitiva compravendita, bensì occorre ricostruire la "comune intenzione" delle parti, con il ricorso ad ogni elemento utile nell'ambito della cosiddetta interpretazione soggettiva e, se del caso, agli strumenti di interpretazione oggettiva ex artt. 1366 e segg. cod. civ.. (V 3931/83, mass n 428859; (V 3001/82, mass n 420921; (V 2268/82, mass n 420140).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)