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Sez. 1, Sentenza n. 966 del 01/02/1991 (Rv. 470734 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami | Corte di Cassazione - Poteri - Acquisizione di prove nuove - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470734-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami

Nei giudizi in materia elettorale, la Corte di cassazione decide anche nel merito, ponendosi come giudice di terza istanza, con ampi poteri di cognizione diretta dei fatti di causa; tuttavia, rimane fermo il divieto di acquisire nel giudizio di legittimità prove nuove, sì che l'esercizio di siffatti poteri deve intendersi circoscritto all'esame delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)