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Sez. 3, Sentenza n. 49417 del 02/12/2009 Cc. (dep. 22/12/2009) Rv. 246007 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Comunicazione della loro avvenuta trasmissione per procedure analoghe - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246007-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purchè nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione. (Nella specie, la comunicazione rinviava genericamente al "riesame proposto dai coindagati nel medesimo procedimento").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)