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Sez. 2, Sentenza n. 2150 del 14/02/2002 (Rv. 552295 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Mancanza di disposizioni sulle distanze legali - Disciplina ex art. 873 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni ex art. 17 legge "ponte" n. 765 del 1967 - Operatività - Fattispecie relativa al territorio di comune della Regione Sicilia.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552295-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Nei territori dei comuni della Regione Sicilia provvisti di strumenti urbanistici non contenenti norme sulle distanze tra costruzioni, si applicano le limitazioni in materia disposte dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 fino alla presentazione di strumenti contenenti dette norme all'Assessorato regionale competente per l'approvazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)