Sez. 2, Sentenza n. 2150 del 14/02/2002 (Rv. 552295 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Mancanza di disposizioni sulle distanze legali - Disciplina ex art. 873 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni ex art. 17 legge "ponte" n. 765 del 1967 - Operatività - Fattispecie relativa al territorio di comune della Regione Sicilia.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE
Nei territori dei comuni della Regione Sicilia provvisti di strumenti urbanistici non contenenti norme sulle distanze tra costruzioni, si applicano le limitazioni in materia disposte dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 fino alla presentazione di strumenti contenenti dette norme all'Assessorato regionale competente per l'approvazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)