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Sez. U, Sentenza n. 9871 del 22/11/1994 (Rv. 488757 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Mancanza di disposizioni sulle distanze legali - Disciplina ex art. 873 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni ex art. 17 legge "ponte" n.765 del 1967 - Operatività.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488757-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE

In tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della cd. "legge ponte" del 6 agosto 1967, n.765, è necessario che il regolamento edilizio provveda direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è d'impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio. Pertanto, qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, devono applicarsi quelle previste dall'art. 17 legge cit., non già la disciplina dell'art. 873 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)