Sez. 2, Sentenza n. 16628 del 26/11/2002 (Rv. 558716 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Costruzione realizzate in Sicilia prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali nn. 19 del 1972 e 21 del 1973 - In comuni sprovvisti di Piani o programmi di fabbricazione - Art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 - Applicabilità - Conseguenze - Incidenza dell'altezza degli edifici sulle distanze legali - Affermazione - Fondamento - Norma integrativa dell'art. 873 cod. civ.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In materia di distanze legali relative a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore del Programma di fabbricazione del Comune (della Regione Sicilia) interessato al fenomeno edilizio, e prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali siciliane n. 19 del 1972 e 21 del 1973, si applica la disciplina contenuta nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta "legge - ponte"), che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942 n. 1160, nella parte in cui stabilisce che la distanza fra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte degli edifici da costruire, avente natura di norma integrativa dell'art. 873 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)