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Sez. 1, Sentenza n. 11839 del 05/08/2003 (Rv. 565680 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Ambito - Beni interessati alla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità - Affermazione - Beni demaniali posseduti dall'espropriato ed erroneamente inclusi nel decreto di esproprio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565680-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando l'opera, per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, non è stata eseguita o siano trascorsi i termini a tal fine concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere al giudice, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, la declaratoria della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la restituzione dei beni espropriati in ordine ai quali è intervenuta la decadenza indicata e, in ordine a questi, soltanto la retrocessione dei beni suscettibili di alienazione. Ne consegue che, anche se posseduti in precedenza dal privato, si deve escludere la retrocessione al medesimo dei beni demaniali, inclusi nel decreto di esproprio per errore, in ragione del fatto che non appartengono all'espropriato ma alla pubblica amministrazione. Tali beni, infatti, non possono essere retrocessi perché sono caratterizzati dal regime della inalienabilità, ai sensi dell'art. 823 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)