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Sez. 1, Sentenza n. 7628 del 03/09/1994 (Rv. 487817 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Fondo espropriato - Opera pubblica - Mancata realizzazione - Diritto di proprietà dell'espropriato - Riacquisto - Condizioni - Bene - Mancato ritrasferimento al venir meno della dichiarazione di pubblica utilità - Responsabilità dell'espropriante per tale evento - Configurabilità - Esclusione - Prezzo di retrocessione - Determinazione - Riferimento - Momento.
Stato
decisa il 1994-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487817-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

Nel caso di mancata realizzazione dell'opera pubblica sul fondo espropriato, il diritto di proprietà dell'espropriato su detto fondo - che si distingue dal diritto potestativo del medesimo ad ottenerne la retrocessione, rispetto all'esercizio del quale non è configurabile alcuna obbligazione, bensì la semplice soggezione, dell'espropriante - si riacquista solo una volta determinato, dalle parti amichevolmente o dal giudice con apposita sentenza costitutiva ed avente effetto "ex nunc", il prezzo di retrocessione ed effettuato il relativo pagamento. Ne deriva che non è configurabile un'inadempimento dell'espropriante, né, di conseguenza, una responsabilità dello stesso, per il mancato ritrasferimento del bene a seguito del solo venir meno della dichiarazione di pubblica utilità, e che il prezzo di retrocessione va determinato con riferimento al momento del riacquisto della titolarità del bene da parte dell'espropriato (nella specie, all'epoca della sentenza definitiva che ha stabilito l'ammontare dell'indicato prezzo, non già a quella della sentenza non definitiva accertante il diritto alla retrocessione).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)