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Sez. 5, Sentenza n. 21220 del 29/09/2006 (Rv. 593680 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Casa discografica con sede negli USA - Concessione di licenza di sfruttamento delle registrazioni a società italiana - "Royalties" - Assoggettamento a tassazione in Italia - Misura - Fondamento - Qualificazione come diritti connessi al diritto d'autore - Conflitti di qualificazione con l'ordinamento USA - Modalità di risoluzione.
Stato
decisa il 2006-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593680-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Le "royalties" percepite da una casa discografica statunitense per la concessione ad una consociata italiana dei diritti di sfruttamento su registrazioni incluse nel suo catalogo sono qualificabili come canoni, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, della Convenzione Italia - U.S.A. contro la doppia imposizione, firmata a Roma il 17 aprile 1984 e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 763, e come tali assoggettabili a ritenuta anche in Italia, in misura non superiore non già al 5 per cento dell'ammontare lordo, come previsto dalla lettera a) della predetta disposizione per i diritti d'autore, ma al 10 per cento, come previsto dalla lettera c) per gli altri casi. L'inquadramento in quest'ultima ipotesi, non desumibile dalla Convenzione, che non fornisce alcuna definizione al riguardo, si ricava infatti, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, dall'ordinamento dello Stato della fonte, e nella specie dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, conformemente alla disciplina vigente in altri Paesi europei, alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, ed agli accordi TRIPS sulla protezione della proprietà intellettuale del 15 aprile 1994, distingue i diritti in questione dal diritto d'autore, qualificandoli come diritti connessi, il cui assoggettamento a tassazione, previsto anche dal Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, trova giustificazione nella tutela ad essi riconosciuta come riflesso di quella accordata all'autore dell'opera riprodotta. Eventuali conflitti di qualificazione con l'ordinamento statunitense, che riconduce detta tutela nell'ambito del "copyright", vanno pertanto risolti mediante il ricorso allo strumento dello sgravio previsto dall'art. 23 della Convenzione, ovvero attraverso la procedura amichevole di cui all'art. 25.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 17/04/1984 art. 3, Tratt. Internaz. 17/04/1984 art. 12, Tratt. Internaz. 17/04/1984 art. 23, Tratt. Internaz. 17/04/1984 art. 25, Tratt. Internaz. 15/04/1994, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 61 CORTE COST., Legge 11/12/1985 num. 763, Direttive del Consiglio CEE 19/11/1992 num. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)