Sez. 1, Sentenza n. 3740 del 25/02/2004 (Rv. 570491 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Difetto del decreto che autorizza l'occupazione - Diritto all'indennità di occupazione legittima - Sussistenza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto all'indennità di occupazione legittima può essere riconosciuto dalla corte di appello, all'uopo adita dal proprietario dell'immobile occupato, soltanto ove sia stato emesso un decreto di occupazione temporanea, atteso che, per un verso, è tale decreto che determina (dal momento della sua emissione) l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale che giustifica l'indennità e, per converso, in caso di mancata emissione del decreto che autorizza l'occupazione, non vi è occupazione legittima e, quindi, non sorge il diritto alla relativa indennità, bensì il diverso diritto al risarcimento del danno. (Nella fattispecie la S.C., ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva riconosciuto all'attore il diritto all'indennità di occupazione per il solo fatto che nel decreto di esproprio erano indicati i termini per l'inizio delle procedure espropriative a partire da una certa data e che in quella stessa data l'espropriante si era impossessato dell'immobile).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)