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Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 27/02/2003 (Rv. 560746 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza ex art. 20 legge 865/1971 - Termine quinquennale dell'occupazione legittima - Decorrenza - Dalla data della presa di possesso dell'area - Data del decreto di occupazione - Rilevanza - Ai soli fini dell'indennità di occupazione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560746-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nell'occupazione d'urgenza regolata dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (il quale stabilisce l'inefficacia del decreto di occupazione ove questa non venga attuata nel termine di tre mesi dalla sua emanazione) la durata quinquennale dell'occupazione legittima decorre solo dalla effettiva presa di possesso dell'area destinata alla realizzazione dell'opera pubblica, e la data di emissione del decreto di occupazione assume rilievo solo ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, la quale deve essere corrisposta sin dalla data del provvedimento che autorizza l'occupazione dell'area esproprianda, poiché detto provvedimento comporta di per sè solo l'immediata e automatica compressione del diritto dominicale in favore dell'occupante.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)