Sez. 1, Sentenza n. 14011 del 27/09/2002 (Rv. 557662 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decorrenza - Dalla data del provvedimento di occupazione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione legittima, costituente ristoro del sacrificio imposto all'espropriato, decorre dalla data del decreto che dispone l'occupazione, non già da quella della effettiva immissione dell'occupante nel possesso del bene, atteso che gli effetti dell'occupazione decorrono dalla data dell'emanazione del provvedimento che l'autorizza, il quale determina l'immediata e automatica compressione del diritto dominicale a favore dell'occupante.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)