Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16201 del 30/07/2015 (Rv. 636625 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Valutazione del giudice - Oggetto.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione addotta dal richiedente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)