Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15782 del 10/07/2014 (Rv. 632198 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Accertamento del diritto ad ottenere protezione internazionale - Lacune probatorie del racconto del richiedente asilo - Rilevanza - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 17 novembre 2007, n. 251, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata ad accertare la mancanza di prova del rapporto familiare del ricorrente, cittadino congolese, con l'autore dell'attentato all'allora Presidente della Repubblica Democratica del Congo e del nesso causale tra le lesioni riscontrate dai certificati medici ed il trattamento subito durante la carcerazione nel suo Paese di provenienza, omettendo di valutare, invece, che la domanda di asilo era stata immediatamente presentata all'arrivo in Italia e che l'istante aveva fatto, con un resoconto privo di contraddizioni interne od esterne, ogni esigibile sforzo di narrazione puntuale e produzione documentale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)