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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018 (Rv. 651361 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Attenuazione dell’onere probatorio desumibile dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Bilanciamento con l’onere dell’interessato di circostanziare la domanda - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651361-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ex art. 3, comma 5 lettera a) d.lgs n. 251 del 2007, essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)