Sez. U, Sentenza n. 8051 del 02/11/1987 (Rv. 455724 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - SUSSISTENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ.*
Il riconoscimento della pensione di vecchiaia od Invalidità, per effetto del verificarsi dei prescritti requisiti dopo la data di presentazione della domanda in Sede amministrativa, a norma dell'art. 18 primo e secondo comma del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, è consentito in relazione al requisito dell'età o dello stato invalidante (salva restando la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento della una o dell'insorgenza dell'altro), non anche in relazione al requisito contributivo, il quale deve necessariamente sussistere alla predetta data (in difetto di un'espressa previsione che assegni Rilevanza a contribuzioni successive, quale il terzo comma del medesimo art. 18), considerando che la contribuzione minima costituisce elemento essenziale per la Costituzione stessa del rapporto assicurativo. (Conf 7626/87, mass n 455535; (Conf 6509/81, mass n 417360; (Conf 2680/85, mass n 440468; (contra 4098/86; (contra 4204/85, mass n 441706).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)