Sez. L, Sentenza n. 2680 del 23/04/1985 (Rv. 440468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - SOPRAVVENIENZA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - SOPRAVVENIENZA IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), i requisiti che, pur verificandosi dopo la data della domanda, danno egualmente diritto alla corresponsione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati, sono solo quelli dell'età e dell'insorgenza dello stato d'Invalidità - rispettivamente per la pensione di vecchiaia e per quella d'Invalidità - e non già il requisito contributivo (art. 9 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, sub art. 9 legge 4 aprile 1952 n. 218), che deve invece sussistere ed essere verificato con riferimento esclusivo al quinquennio precedente la domanda. (V 4101/83, mass n 429055; (V 1980/79, mass n 398381; (Conf 6509/81, mass n 417360).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 12 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)