Sez. L, Sentenza n. 4204 del 16/07/1985 (Rv. 441706 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA - (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DECORRENZA DELLA PENSIONE EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA O DELLA DECISIONE DEL SUCCESSIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - ESTENSIONE - CONSEGUENZA - ACQUISIZIONE CON VERSAMENTI SUCCESSIVI ANCHE NEL CORSO DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA - (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DECORRENZA DELLA PENSIONE EX ART. 18 DEL D.P.R. N. 488 DEL 1968 - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA O DELLA DECISIONE DEL SUCCESSIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - ESTENSIONE - CONSEGUENZA - ACQUISIZIONE CON VERSAMENTI SUCCESSIVI ANCHE NEL CORSO DEL SUCCESSIVO GIUDIZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - nel prevedere che, qualora i requisiti per la pensione di vecchiaia e d'Invalidità, "pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per Invalidità sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto" - detta, per ragioni di natura sociale cui è ispirata anche la norma dell'art. 149 (nuovo testo) disp. Att. Cod. proc. civ., una particolare disciplina positiva delle condizioni dell'Azione, consentendo che anche il requisito contributivo necessario (oltre quello della prescritta riduzione della capacità di guadagno) per il conseguimento del diritto alla pensione d'Invalidità possa - ove insufficiente al momento della presentazione della domanda in Sede amministrativa - essere dall'assicurato utilmente acquisito, con versamenti successivi a detta domanda, tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto durante il successivo giudizio, salvo il conseguente differimento della prestazione, a norma dello art. 18 citato, al primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il diritto. (V 5092/83, mass n 429953; (V 1659/79, mass n 398012; (V 2625/75, mass n 376586; (contra 2680/85, mass n 440468; (contra 6509/81, mass n 417360).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)