Sez. L, Sentenza n. 11305 del 19/07/2003 (Rv. 565290 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Prescrizione decennale - Applicabilità.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
In caso di invenzione di azienda, ex art. 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939, n. 1127, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non ancora brevettate; a tale diritto, trattandosi di una controprestazione straordinaria a carattere indennitario corrisposta una tantum per una prestazione altrettanto straordinaria, costituita dal risultato inventivo non rientrante nell'attività dovuta dal lavoratore, si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ. ed il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto è esigibile, ovvero dalla data di concessione del brevetto.
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Legge 26/06/1939 num. 1127 art. 24, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)