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Sez. L, Sentenza n. 7484 del 05/06/2000 (Rv. 537252 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537252-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione ma non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicché è la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)