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Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 17/03/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172550 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172550-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*

In tema di scarcerazione per insufficienza di indizi, costituisce questione di fatto, rimessa al sovrano apprezzamento del giudice di merito, tutto ciò che attiene all'interpretazione dei fatti indizianti, alla valutazione comparativa della loro attendibilità, all'individuazione di quelli determinanti e decisivi; in materia, il controllo di legittimità è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze acquisite e che la motivazione non sia puramente assertoria o palesemente affetta da travisamento di fatto o errori logico - giuridici. (Conf mass n 140579, e ivi citate; (Conf mass n 160029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)