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Sez. 1, Ordinanza n. 1998 del 16/10/1978 Cc. (dep. 14/12/1978) Rv. 140579 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1978-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140579-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - ESTREMI.*

In materia di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimita non riguarda la concreta consistenza degli indizi valutati dal giudice di merito, ma si esercita, in via esclusiva, sulla motivazione del provvedimento, nei ristretti limiti consentiti dai vizi di Mancanza o di contraddittorieta della motivazione stessa, la quale, da un lato deve dimostrare che alla base della decisione vi e un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, e nel caso di provvedimento di secondo grado deve permettere la ricostruzione dell'iter logico che ha portato allo accoglimento o al rigetto del gravame, dall'altro non deve essere tale da vanificare il segreto istruttorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)