Sez. L, Sentenza n. 3707 del 17/06/1982 (Rv. 421674 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, ritenuto che la controversia riguardi un rapporto diverso (secondo la qualificazione da lui operatane ai soli fini della Competenza) da quelli previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., rimette le parti davanti al giudice competente, a norma del primo comma dell'art. 427 dello stesso codice, ha natura di sentenza sulla Competenza e, pertanto, è impugnabile con istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ.. (Conf 1928/77, mass n 385644; (Conf 1795/76, mass n 380574).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)