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Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 19/05/1976 (Rv. 380574 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DEL PRETORE - NATURA DECISORIA - IMPUGNABILITA - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA O RICHIESTA DI UFFICIO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE FISCALE E DIFETTO DI ACCORDO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380574-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ORDINANZA DEL PRETORE - NATURA DECISORIA - IMPUGNABILITA - REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA O RICHIESTA DI UFFICIO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI PER LA REGOLARIZZAZIONE FISCALE E DIFETTO DI ACCORDO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

L'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, rilevato che la causa riguarda rapporto giuridico diverso da quelli previsti dall'art 409 (nuovo testo) cod proc civ e, nel contempo, esula dalla sua Competenza per valore, rimette le parti davanti al giudice competente, ai sensi dell'art 427 primo comma (nuovo testo) cod proc civ, e impugnabile dalle parti con regolamento (necessario) di Competenza, cosi come puo dar luogo a richiesta di ufficio di regolamento di Competenza da parte del giudice ad quem. Tale provvedimento, invero, quantunque definito come ordinanza, e malgrado disciplinato in stretta connessione con un distinto provvedimento di contenuto strettamente ordinatorio (quello per la regolarizzazione fiscale degli Atti relativi a processi estranei alla previsione dell'art 409 cod proc civ, ma rientranti nella Competenza per valore del pretore), ha la natura decisoria tipica di una vera e propria sentenza sulla Competenza. Questa natura non puo essere contestata sostenendosi che il ricorso all'ordinanza sarebbe dall'art 427 primo comma cod proc civ, limitato all'ipotesi dello accordo (espresso o tacito) delle parti sulla declinatoria della Competenza, in considerazione del fatto che, negli altri casi, opera l'art 420 quarto comma (nuovo testo) cod proc civ, il quale prevede la decisione con sentenza delle questioni di Competenza; infatti, vertendosi in tema di Competenza inderogabile del pretore, come tale sottratta al potere dispositivo delle parti, le citate norme devono coordinarsi nel senso di ritenere che la previsione dell'ordinanza, da parte dell'art 427 cod proc civ, per lo specifico caso di declinatoria della Competenza contemplato dalla norma medesima, abbia la sola funzione di disporre l'adozione di un provvedimento strutturalmente piu semplice per quella declinatoria, senza pero alterarne l'indicata natura sostanziale, e, quindi, l'impugnabilita. (V 2967/75, mass n 377055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)