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Sez. 3, Sentenza n. 9239 del 09/04/1984 Cc. (dep. 27/10/1984) Rv. 166360 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MANCATA CONCESSIONE IN APPELLO - OMESSA ISTANZA DIFENSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166360-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MANCATA CONCESSIONE IN APPELLO - OMESSA ISTANZA DIFENSIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il giudice di appello, qualora, a seguito di gravame proposto dal pubblico ministero, condanni persona giĆ  assolta in primo grado, non ha l'Obbligo di motivare la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se l'imputato non abbia avanzato specifica richiesta. (V mass n 163386; (V mass n 159477).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)