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Sez. 2, Sentenza n. 5538 del 14/12/1982 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159477 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159477-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso in primo grado anche di ufficio, senza specifica istanza dell'imputato, ma non può invece essere concesso dal giudice di appello - dati i limiti propri del giudizio di secondo grado - se nei motivi di gravame non sia stata espressa una specifica doglianza al riguardo. (Conf mass n 151990; (Conf mass n 141082).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 487, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)