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Sez. 4, Sentenza n. 4824 del 20/11/1989 Ud. (dep. 03/04/1990) Rv. 183918 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183918-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello, qualora condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l'Obbligo di motivare la mancata concessione del beneficio in assenza di specifica richiesta dell'imputato, anche quando tale beneficio possa essere concesso di ufficio, come nel caso in cui l'interesse sia sorto successivamente, a seguito delle statuizioni del giudice di secondo grado, riformative di quelle adottate dal primo giudice, non operando il principio dell'effetto devolutivo. (V mass n 171392; (Conf mass n 166360).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 487, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)