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Sez. 1, Sentenza n. 1270 del 22/01/2007 (Rv. 598463 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi - Indebita percezione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598463-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

L'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi è subordinata alla duplice, cumulativa condizione che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, e che il richiedente li abbia coltivati al momento della presentazione della domanda, sì che l'assenza di uno soltanto di tali presupposti integra gli estremi della violazione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 della legge 898 del 1986 (nella specie, dagli accertamenti effettuati era risultato che, alla data di presentazione della domanda, il terreno in relazione al quale erano stati richiesti i contributi non era coltivato o seminato, presentandosi in stato di abbandono protraentesi da molti anni.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)