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Sez. 1, Sentenza n. 15483 del 22/07/2005 (Rv. 582456 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi - Condizioni - Coltivazione della nuova specie, in sostituzione dei seminativi, in un momento successivo alla scadenza del termine finale considerato dalla normativa nazionale o comunitaria - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582456-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

L'erogazione dei contributi CEE per ritiro dalla produzione di terreni seminativi - ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - presuppone che i terreni stessi risultino già coltivati nel periodo di riferimento, intendendo tale coltivazione come comprensiva sia delle fasi preparatorie che di quelle conclusive del ciclo di coltivazione dei seminativi, senza che siano poste a cultura altre specie vegetali. A tale uopo, pur non essendo strettamente necessario che il richiedente coltivi tali terreni al momento della presentazione della domanda, essendo consentito presentare tale istanza anche in un termine successivo, è però necessario che il richiedente fornisca la prova che la coltivazione delle nuove specie, che hanno sostituito i seminativi, abbia avuto inizio in un momento successivo alla scadenza del termine finale considerato, dalla normativa nazionale o comunitaria, per fruire dell'aiuto.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario //1985 num. 797, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Decr. Minist. 12/02/1991 num. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)