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Sez. 1, Sentenza n. 13888 del 09/06/2010 (Rv. 613389 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Aiuti comunitari a coltivatori che abbiano destinato a riposo terreni seminativi (Reg. CEE n. 1272 del 1988) - Accertamento dell'effettività del ritiro del terreno da parte degli organi di controllo - Successivo accertamento della destinazione a semina di parte del terreno ritirato - Conseguenze - Sanzioni di cui alla legge n. 898 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Decadenza dal beneficio ed obbligo restitutorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613389-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE

In tema di contributi comunitari previsti dal Regolamento CEE n. 1272 del 1988, in caso di ritiro dalla produzione di terreni seminativi da parte dei coltivatori nazionali, non è ravvisabile un comportamento fraudolento, dal quale possa ritenersi scaturita l'indebita percezione del contributo, nella condotta del soggetto che, avendo conseguito la sovvenzione comunitaria sulla base di una situazione di fatto del tutto corrispondente alle previsioni normative e senza esporre dati o notizie falsi (come accertato all'esito del controllo eseguito dai competenti organi amministrativi), impegni poi, in epoca successiva, parte del ritirato terreno nella produzione, in quanto tale condotta risulta ontologicamente diversa da quella contemplata e sanzionata dall'art. 3, comma primo, della legge n. 898 del 1986 (percezione di contributi mediante dati o notizie false). La condotta in parola, se collocabile, "quoad tempus", in epoca successiva all'aprile 1992, non è, altresì, suscettibile di essere ricondotta, sotto il profilo del "mancato rispetto degli impegni sottoscritti", neanche nella previsione normativa di cui all'art. 12 del d.m. 19 febbraio 1991, n. 63 (che consentiva, per tali casi, l'applicazione della sanzione di cui al citato art. 3 della legge n. 898 del 1986), atteso che tale norma regolamentare risulta, allo stato, sostituita da quella di cui all'art. 8 del d.m. 9 aprile 1992, n. 281, espressamente abrogativa della previsione indirettamente sanzionatoria, per la quale al mancato rispetto degli impegni assunti conseguiva l'applicazione della norma di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986. Peraltro, tale condotta integra il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, per la quale l'art. 8 cit. stabilisce la decadenza del soggetto inadempiente dal beneficio ricevuto, con obbligo di restituzione delle relative somme, maggiorate degli interessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63 art. 12, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 281 art. 6, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 281 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 29/04/1988 num. 1272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)