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Sez. 2, Sentenza n. 854 del 28/03/1974 (Rv. 368749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI - NATURA.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI - NATURA.*

I termini per potere procedere alla revisione della misura della rendita di inabilita da infortunio sul lavoro in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione sulle condizioni fisiche del titolare, di cui all'art 83, commi sesto e settimo, del DPR 30 giugno 1965 n 1124, sono termini dilatori e non gia perentori.*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 6 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)