Sez. L, Sentenza n. 280 del 14/01/1983 (Rv. 425089 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI PER LA REVISIONE DELLA MISURA DELLA RENDITA DI INABILITÀ DA INFORTUNIO SUL LAVORO - DILATORI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - A FAR TEMPO DALLA SCADENZA DI DETTI TERMINI DILATORI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI PER LA REVISIONE DELLA MISURA DELLA RENDITA DI INABILITÀ DA INFORTUNIO SUL LAVORO - DILATORI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - A FAR TEMPO DALLA SCADENZA DI DETTI TERMINI DILATORI.*
I termini (ex art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) per poter procedere alla revisione della misura della rendita di inabilità da infortunio sul lavoro, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare, sono dilatori, e non perentori, sicché dalla scadenza di tali termini decorre quello di prescrizione di cui all'art. 112 del citato decreto. (V 2147/81, mass n 412872; (V 1233/74, mass n 369286; (V 854/74, mass n 368749).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)