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Sez. L, Sentenza n. 2147 del 11/04/1981 (Rv. 412872 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIRITTO RELATIVO - TERMINI - DISCIPLINA EX ART 83, SESTO E SETTIMO COMMA, DEL RD N 1124 DEL 1965 - PERIODO DEI PRIMI QUATTRO ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA E PERIODO DEI SUCCESSIVI SEI ANNI - TERMINI RELATIVI AL PRIMO ED AL SECONDO PERIODO - NATURA - DECORRENZA - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL QUADRIENNIO - VALORE DI DECADENZA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA APPLICABILITA DEL TERMINE TRIENNALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412872-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DIRITTO RELATIVO - TERMINI - DISCIPLINA EX ART 83, SESTO E SETTIMO COMMA, DEL RD N 1124 DEL 1965 - PERIODO DEI PRIMI QUATTRO ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA E PERIODO DEI SUCCESSIVI SEI ANNI - TERMINI RELATIVI AL PRIMO ED AL SECONDO PERIODO - NATURA - DECORRENZA - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL QUADRIENNIO - VALORE DI DECADENZA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA APPLICABILITA DEL TERMINE TRIENNALE - EFFETTI.*

I commi sesto e settimo dell'art 83 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, che disciplina l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, regolano sotto il profilo temporale l'Esercizio del diritto alla revisione della rendita distinguendo il periodo dei primi quattro anni dalla Costituzione della rendita da quello dei successivi sei anni. Mentre nel primo periodo sono previsti quattro termini di natura dilatoria (dai quali derivano altrettante occasioni per l'Esercizio del diritto), ciascuno dei quali decorre, ad eccezione del primo, dall'eventuale Esercizio del diritto nel termine precedente - con la conseguenza che, dopo la scadenza del primo termine, il diritto (salvi gli effetti della prescrizione) puo essere esercitato per la prima volta in ogni momento fino allo scadere del quadriennio - nel secondo periodo, che inizia allo spirare del quarto anno dalla Costituzione della rendita, i due termini, anch'essi dilatori, coincidono, rispettivamente, con lo scadere del primo e del secondo triennio dalla scadenza di detto quadriennio, con la conseguenza che nei primi tre anni dalla fine di questo (come nei tre anni successivi al settennio) il diritto alla revisione non e esercitabile neppure per la prima volta. Pertanto, secondo tale disciplina la scadenza del quadriennio non ha il valore di un termine di decadenza, non conseguendone l'impossibilita definitiva dell'Esercizio del diritto, ma solo la funzione di attuare il mutamento del regime temporale di detto Esercizio, con la successiva applicabilita del nuovo termine dilatorio triennale, il quale, decorrendo dalla scadenza del quadriennio e non gia dall'eventuale Esercizio del diritto, riguarda anche la parte che anteriormente non lo abbia mai esercitato. (V 1233/74, mass n 369286; (V 854/74, mass n 368749; (V 838/74, mass n 368727; (V 963/65).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)