Sez. 3, Sentenza n. 9095 del 03/09/1990 (Rv. 469163 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELL'AZIENDA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE - CESSIONARIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) - CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELL'AZIENDA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE - CESSIONARIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - ESCLUSIONE.*
In tema di prelazione urbana ex art. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, per il caso di vendita dell'immobile locato, non destinato ad abitazione, il cessionario del contratto di locazione e insieme dell'azienda sita in detto immobile, il quale sia subentrato allo originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest'ultimo per l'Esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per l'Esercizio dello stesso diritto, in quanto per effetto della cessione del contratto si attua una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi nel contratto stesso con la conseguenza della sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti ed obblighi del cedente e della opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)