Sez. 3, Sentenza n. 5369 del 05/03/2009 (Rv. 607087 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI) | Cessione del contratto di locazione e dell'azienda successiva alla scadenza del termine concesso all'originario conduttore per l'esercizio del diritto di prelazione - Spettanza al cessionario di una nuova comunicazione e di un nuovo termine per l'esercizio del predetto diritto - Esclusione - Fondamento - Successiva vendita dell'immobile al cedente - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - ESERCIZIO (FORME E TERMINI)
In caso di vendita dell'immobile locato non destinato ad abitazione, il cessionario del contratto di locazione unitamente all'azienda sita in detto immobile, il quale sia subentrato all'originario conduttore dopo la inutile scadenza del termine concesso a quest'ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per l'esercizio dello stesso diritto, in quanto per effetto della cessione del contratto si attua una vera e propria successione a titolo particolare per atto tra vivi nel contratto stesso con la conseguenza della sostituzione del cessionario nella identica posizione di diritti ed obblighi del cedente e della opponibilità al cessionario da parte del contraente ceduto di tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei confronti del cedente. Nessun rilievo, pertanto, assume la circostanza che il medesimo immobile sia stato successivamente oggetto di vendita, in favore di quest'ultimo, dal momento che la minuziosa disciplina indicata dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 a proposito delle modalità di esercizio del diritto di prelazione è sottratta alla regola dell'autonomia privata (che è, in generale, riconosciuta nella regolamentazione di interessi privati).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)