Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 29/03/1982 (Rv. 419803 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - APPALTO - VENDITA - CONTRATTO MISTO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI - FATTISPECIE.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE DA COSTRUIRE - QUALIFICAZIONE - APPALTO - VENDITA - CONTRATTO MISTO - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Qualora un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile da costruire non sia suscettibile di essere senz'altro inquadrato nell'appalto o nella vendita, avendo in parte i caratteri del primo e della seconda, esso potrà essere eventualmente qualificato come contratto misto di vendita e di appalto, ma andrà sottoposto alla disciplina di uno dei due tipi di contratto, in base al criterio della prevalenza degli elementi distintivi dell'una o dell'altra figura negoziale. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito con cui, inquadrata la fattispecie negoziale nell'ambito della vendita, si era ritenuto che l'Obbligo di consegna del bene fosse venuto in essere solo quando la convenzione aveva assunto la Forma scritta, richiesta per il trasferimento di diritti immobiliari). (V 83/72, mass n 355782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)