Sez. 1, Sentenza n. 8995 del 05/06/2003 (Rv. 563942 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Precarietà delle condizioni economiche del debitore - Preesistenza - Conoscenza successiva alla fidejussione - Insufficienza - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA
In tema di fidejussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)