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Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 17/03/1975 (Rv. 374432 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - ASSUNZIONE DELLA PROVA OLTRE TALI LIMITI - MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374432-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - ASSUNZIONE DELLA PROVA OLTRE TALI LIMITI - MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - SANATORIA.*

I limiti di ammissibilita della prova testimoniale dei contratti, di cui all'art 2721 cod civ, non essendo dettati da ragioni di ordine pubblico, mirano unicamente alla tutela di interessi privatistici, di guisa che anche la prova vietata dalla citata disposizione deve ritenersi legittimamente acquisita al processo, qualora sia stata disposta ed espletata senza opposizione della parte interessata. (V 1487/73, mass n 364239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)