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Sez. 3, Sentenza n. 20437 del 25/07/2008 (Rv. 604272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Art. 332 cod. proc. civ. - Notificazione anche alla parte soccombente nei confronti dello stesso impugnante - Conseguenze - Assunzione della posizione di parte del giudizio di impugnazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

Quando nel processo con pluralità di parti il soccombente notifichi l'impugnazione non solo alla parte vittoriosa nei suoi confronti e contro la quale l'impugnazione stessa è rivolta, ma anche ad altra parte che, invece, sia rimasta soccombente nei confronti dello stesso impugnante, tale ultima notificazione - ove non risulti che, nella fase precedente, la parte contro cui l'impugnazione è proposta abbia invocato un accertamento della sua posizione anche in confronto della parte rimasta soccombente (ricorrendo, quindi, un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., per cui l'impugnazione è da ritenere diretta anche contro il soccombente riguardo all'accertamento relativo a tale posizione) - è atto rivolto soltanto a notiziare la parte soccombente, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., del fatto che la sentenza è stata impugnata, così da consentirle di valutare se impugnare la statuizione a lei sfavorevole. Ne consegue che, non essendo detta notificazione diretta ad estendere l'impugnazione nei confronti di quella parte, quest'ultima assume la posizione di parte del giudizio di impugnazione esclusivamente nel caso in cui eserciti a sua volta l'impugnazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)