Sez. L, Sentenza n. 12790 del 18/11/1999 (Rv. 531260 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Dolo dell'interessato - Estremi - Sottoscrizione di dichiarazione non veritiera - Semplice presunzione di una condotta dolosa - Limiti - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In materia di dolo del beneficiario di prestazioni previdenziali, rilevante al fine di escludere l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite sia a norma sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 sia a norma della disciplina introdotta dall'art. 1, commi duecentosessantesimo-duecentosessantacinquesimo della legge n. 662 del 1996, la sottoscrizione di una dichiarazione non veritiera non è di per sè necessariamente prova definitiva ed insuperabile di una condotta dolosa, ma essa, in relazione alla natura degli adempimenti richiesti all'interessato e al suo tenore letterale, può dar luogo alla presunzione di una condotta consapevole e volontaria a fronte della quale incombe al pensionato l'onere di provare che il suo comportamento dipende da mera colpa e specificamente da una non completa e attenta valutazione delle circostanze che hanno determinato il suddetto comportamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)