Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 27/04/1989 (Rv. 462593 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - INVASIONE DELLO SPAZIO AEREO SOVRASTANTE IL SUOLO ALTRUI - CONFIGURABILITÀ DELLA ACCESSIONE - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - INVASIONE DELLO SPAZIO AEREO SOVRASTANTE IL SUOLO ALTRUI - CONFIGURABILITÀ DELLA ACCESSIONE - ESCLUSIONE.*
L'istituto dell'accessione e le norme che lo disciplinano (artt. 934 e segg. cod. civ.) sono applicabili solo nel caso in cui vi sia incorporazione, congiunzione o, quanto meno, aderenza tra l'opera realizzata ed il suolo, per cui la prima diventa accessoria del secondo e quindi appartiene al proprietario di quest'ultimo anche se realizzata da terzi, e pertanto non si realizza l'ipotesi di accessione nel caso in cui un terzo, costruendo un balcone nell'immobile di sua proprietà invada lo spazio aereo sovrastante l'altrui suolo e crei su di esso una arbitraria veduta, vertendosi in tal caso in tema, rispettivamente, di violazione dell'art. 840 cod. civ. e di Costituzione abusiva di una servitù, reprimibile con l'actio negatoria servitutis. (V 1738/80, mass n 405359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)