Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 15/03/1980 (Rv. 405359 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONI FACENTI CORPO CON L'EDIFICIO CONDOMINIALE MA SPORGENTI DALLA SUA LINEA VERTICALE E GRAVANTI SU AREA APPARTENENTE AL CONDOMINIO - ACCESSIONE IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE EX ART 1117 COD CIV O ACCERTAMENTO DELLA COMUNIONE IN BASE AL TITOLO - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - COSTRUZIONI FACENTI CORPO CON L'EDIFICIO CONDOMINIALE MA SPORGENTI DALLA SUA LINEA VERTICALE E GRAVANTI SU AREA APPARTENENTE AL CONDOMINIO - ACCESSIONE IN FAVORE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE EX ART 1117 COD CIV O ACCERTAMENTO DELLA COMUNIONE IN BASE AL TITOLO - NECESSITA.*
Le norme sul condominio degli edifici, consentendo la divisione della proprieta per piani orizzontali, escludono l'applicazione dell'accessione anche nell'ipotesi di costruzioni, quale un giardino pensile in continuazione di una terrazza a livello annessa ad un appartamento, facenti corpo con l'edificio condominiale, ma sporgenti dalla sua linea verticale e gravanti su area appartenente al condominio: in tal caso occorre accertare in base al titolo e, in Mancanza, in base alla presunzione di cui all'art 1117 cod civ se la riconosciuta comunione dell'area di base su cui la sporgenza sorge comporti o meno la comunione anche del piano (o dei piani) e delle porzioni di piano (o di piani) sporgenti o comunque sorgenti sopra tale area. (V 5769/78, mass n 395573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)