Sez. 3, Sentenza n. 6761 del 17/05/2001 (Rv. 546730 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimento relativo - Natura - Impugnazioni ordinarie della sentenza corretta - Esperibilità - Condizioni - Termine - Decorrenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato; c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)