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Sez. 2, Sentenza n. 15508 del 06/12/2000 (Rv. 542497 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimento relativo - Natura - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazioni ordinarie della sentenza corretta - Esperibilità - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542497-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il procedimento della correzione della sentenza previsto e disciplinato dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza, mediante l'eliminazione dei difetti di formulazione esteriore dell'atto scritto la cui incongruenza rispetto al concetto contenuto nella sentenza appaia manifesta sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale. In considerazione della natura non giurisdizionale, ma amministrativa del procedimento e del carattere non decisorio dell'ordinanza che lo conclude quest'ultima non è soggetta ad impugnazione neppure con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., mentre resta impugnabile la sentenza corretta con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione, al solo fine di verificare se sia stato violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui il procedimento sia stato utilizzato per incidere su errori di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)