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Sez. 2, Sentenza n. 14865 del 16/11/2000 (Rv. 541781 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE | Oggetto - Bene di specie particolare nell'ambito del più vasto genere prodotto o commercializzato dal venditore - Azione per il pagamento del prezzo - Eccezione d'inadempimento proposta dal convenuto - Deduzione di difformità fra quanto pattuito e quanto consegnato - Oneri a carico dell'attore - Specificazione e prova dello specifico oggetto pattuito - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541781-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE

Nella compravendita, laddove l'oggetto della prestazione del venditore rappresenti non un bene dotato di proprie peculiari qualità individuanti ma solo una delle plurime "species" riconducibili ad un più vasto "genus" prodotto o commercializzato dallo stesso venditore, questi, nel dedurre il contratto a prova della pretesa al pagamento del prezzo fatta valere in giudizio, a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli ("aliud pro alio"), non può esimersi dallo specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare "species" pattuita (salvo dedurre, invece, e quindi anche adeguatamente provare, attesa l'anomalia dell'ipotesi rispetto all'"id quod plerumque accidit", la genericità della pattuizione al riguardo), diversamente risultando esso indeterminato e, di conseguenza, sfornito l'adempimento di prova idonea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)