Sez. U, Sentenza n. 1656 del 10/04/1978 (Rv. 391049 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GEOMETRI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CANCELLAZIONE DALL'ALBO DI DIPENDENTI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DI PALERMO).*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - GEOMETRI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CANCELLAZIONE DALL'ALBO DI DIPENDENTI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DI PALERMO).*
Ai sensi dell'art 7 del RD 11 febbraio 1929 n 274, recante il regolamento per la professione di geometra, l'iscrizione nell'albo professionale dei Geometri non e consentita ai dipendenti di ente pubblico, solo qualora le norme particolari dell'ordinamento dello ente medesimo, circa lo stato giuridico del personale, vietino espressamente l'Esercizio di libera professione. Pertanto, con riguardo ad un dipendente dell'ente di sviluppo agricolo di Palermo (ESA), che e ente pubblico, la legittimita della cancellazione dell'albo dei Geometri, in applicazione del citato art 7, non puo essere desunta dal divieto di Esercizio di libera professione che sia fissato dalle norme generali sugli impiegati civili dello stato (art 60 del DPR 10 gennaio 1957 n 3), ovvero dalle norme del regolamento del personale di altri enti, richiamate nella lettera di assunzione di quel dipendente, occorrendo, a tal fine, che il divieto medesimo risulti da norma o provvedimento applicabile nei confronti dell'intero personale dell'ente stesso, e, quindi, costituente disposizione del suo ordinamento.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Legge Reg. Sicilia 10/08/1965 num. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)