Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 09/06/1998 (Rv. 516232 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Al tribunale - Ammissibilità ex art. 26 legge fall..
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Anche seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sentenze nn. 42/81, 303/85, 55/86), deve ritenersi che l'istituto del reclamo endofallimentare contro i decreti del giudice delegato (art. 26 legge fall.) sia tuttora rimasto in vigore secondo una disciplina costituzionalizzata generale che, in relazione a provvedimenti con contenuto decisorio, è quella di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. (nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui il tribunale fallimentare territoriale, investito di un reclamo avverso il decreto con cui il G.D. aveva liquidato il compenso ad un avvocato quale difensore del fallimento, lo aveva dichiarato inammissibile sul presupposto che l'art. 26 della legge fall. fosse stata dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 303/85, nella parte in cui consentiva il reclamo avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi a professionisti per l'opera da questi prestata nell'interesse del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)